Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
FIRMATO_DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PNSD Strumenti STEAM
tempFIRMATO_DeterminaValutazione-preliminare-Vodafone
FIRMATO_Aggiudicazione-provvisoria-collaudatore-interno
FIRMATO_07 – AVVISO-INTERNO-COLLAUDATORE-FESR-CABLAGGI-signed
FIRMATO_06 – AVVISO-INTERNO-ESTERNO-PROGETTISTA-FESR-CABLAGGI-signed
FIRMATO_05 – DECRETO-INCARICO-DS-DIREZIONE-E-COORDINAMENTO-signed-2
FIRMATO_04 – DECRETO-DI-INCARICO-DSGA-SUPPORTO-GESTIONALE-signed
FIRMATO_03 – NOMINA-DSGA MODIFICATO
FIRMATO_02 – Nomina-RUP-signed[22530]
FIRMATO_01 – Disseminazione[22529]MODIFICATO
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